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Il testo qui riprodotto, è quello della Costituzione approvata dall'Assemblea
Costituente ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948.
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
L'ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione
dello straniero per reati politici.
L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità
ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni
per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire
dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
I cittadini hanno diritto di
riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico
deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e
privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
L'estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici.
Art. 27. (*)
La responsabilità penale è
personale.
L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte,
se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare.
È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i
limiti per la ricerca della paternità.
La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia
e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e
gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.
La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e
le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite
minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro
dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il
diritto alla parità di retribuzione.
Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
L'organizzazione sindacale è
libera.
Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione
che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
L'iniziativa economica privata è
libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e
i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.
La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e
allo sviluppo dell'artigianato.
Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
La Repubblica incoraggia e tutela
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del Paese.
Art. 48.
(*)
Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale,
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51.
(*)
Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
La difesa della patria è sacro
dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle Forze armate
si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività.
Tutti i cittadini hanno il dovere
di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione
.
.
Art. 56.
(*)
La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila
abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
Art. 57. (*)
Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
È senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
La Camera dei deputati è eletta
per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non
può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove
Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se
non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
(*)
I membri del Parlamento non
possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato
o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta
per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di
un progetto redatto in articoli.
Ogni disegno di legge, presentato
ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali
casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito
dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente
la legge, questa deve essere promulgata.
È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum.
L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di
necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. (*)
L'amnistia e l'indulto sono
concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla proposta di delegazione.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della
assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il
termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente
o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Il Presidente della Repubblica è
il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Può concedere grazia e commutare
le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88.
(*)
Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà
negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
(*)
Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non
possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle
Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i
principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza
dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
La giustizia è amministrata in
nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto
alla legge.
La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziarî ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di
guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti
per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice
presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in
carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o
di un Consiglio regionale.
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha
facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra
loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,
e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 111. (*)
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non
può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi
di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Art. 114.
(*)
La Repubblica si riparte in Regioni,
Provincie e Comuni.
Art. 115.
(*)
Le Regioni sono costituite in enti autonomi
con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.
Art. 116.
(*)
Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.
Art. 117.
(*)
La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e
professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti
locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. (*)
Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente
le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri
enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119.
(*)
Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle
Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi
determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo
Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio
e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120.
(*)
La Regione non può istituire dazî
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impegno o lavoro.
Art. 121.
(*)
Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo centrale.
Art. 122.
(*)
Il sistema d'elezione, il numero e
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono
stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento
o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno
un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della
Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Art. 123.
(*)
Ogni Regione ha uno statuto il
quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica,
stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato
con legge della Repubblica.
Art. 124. (*)
Un Commissario del Governo, residente nel
capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate
dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125.
(*)
Il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un
organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da
parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti
organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa
dal capoluogo della Regione.
Art. 126. (*)
Il Consiglio regionale può essere
sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per
dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di
funzionare.
Può essere altresì sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con
decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è
nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che
indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di
competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica
del nuovo Consiglio.
Art. 127. (*)
Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte
del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci
giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica,
quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la
approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della
Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide
di chi sia la competenza.
Art. 128.
(*)
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni.
Art. 129.
(*)
Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali
possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130.
(*)
Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in
forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei
Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge
può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata
agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131.
(*)
Sono costituite le seguenti
Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
(*)
Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra
i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.
Art. 135.
(*)
La Corte costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra
i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici
anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non
sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal
Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità
a senatore.
Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza
di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite
le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
Con l'entrata in vigore della Costituzione
il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Per la prima composizione del
Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del
Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto
Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che
hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
Per la prima elezione del Senato il Molise
è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione.
La disposizione dell'articolo 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
Entro cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data
si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all'articolo 111.
VII.
(*)
Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
Le elezioni dei Consigli regionali
e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano
per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di
cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano
il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata
in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di
cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo
V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l'articolo 6.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo
tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per
i capi responsabili del regime fascista.
XIII.
(*)
I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle
loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione
della Consulta araldica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
L'Assemblea Costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al
Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli
effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1°
gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi
esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
Fonte: http://www.nascitacostituzione.it/costituzione2.htm
Fonte: http://www.nascitacostituzione.it/costituzione2.htm
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